L’azione penale a disposizione delle parti

La rilevanza pubblica del diritto penale si sostanzia nel relativo principio di obbligatorietà dell’azione. Nell’art. 101 del «Progetto di Costituzione della Repubblica Italiana», che anticipò il nostro art. 102, si diceva che “l’azione penale è pubblica”. Con l’affermazione del principio di obbligatorietà dell’azione si è voluto diffondere il livello di garanzia costituzionale su due versanti: da un lato l’indipendenza del Pubblico Ministero nell’esercizio delle sue funzioni, dall’altro l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. La stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 1991 ha riaffermato il principio anche dopo la riforma che sancì il passaggio dal sistema inquisitorio a quello accusatorio del processo penale. Quindi per ciò che concerne il prossimo referendum sulla riforma costituzionale che ha disegnato la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente, a poco valgono le doglianze di chi accoglie questa riforma come una coerente appendice di quella rinnovazione del processo penale.
Un conto è equiparare le parti nel corso del dibattimento, dopo che le indagini preliminari e le loro determinazioni sono state vagliate non solo dal giudizio della magistratura attraverso l’opera del GIP, ma anche tramite le funzioni giurisdizionali del Pubblico Ministero, un conto è, al contrario, parificare le parti sin dall’istruttoria.
Difatti, la natura giurisdizionale del Pubblico Ministero e la sua correlazione con il principio di obbligatorietà dell’azione penale, vorrebbe proteggere il cittadino da eventuali abusi di potere in ordine alle libertà personali e sociali. Si pensi al reato d’opinione o alle inchieste sulle attività politiche.
La riforma Nordio sembra voler nascere proprio per eliminare queste tutele e far sì che le procure siano identificabili come una parte sin dall’avvio dell’azione penale. Ma se accusa e difesa diventano sovrapponibili per ciò che concerne i poteri all’interno della fase istruttoria, surrettiziamente si finisce per misconoscere la funzione giurisdizionale del magistrato requirente e sostanzialmente per privatizzarne l’operato.
Si vorrebbe un procedimento penale a disposizione delle parti, equiparato di fatto, al processo civile, in quanto chi conduce l’azione non sarebbe più pienamente garantito dal rilievo pubblico della sua attività. Parificando le parti sin dalle indagini preliminari, i beni oggetto di tutela dal diritto penale, che teoricamente dovrebbero considerarsi di interesse costituzionale, potrebbero diventare oggetto di mercimonio tra i contendenti.
L’appendice naturale di questa impostazione, che si potrebbe definire americanizzata, è il passaggio al principio di discrezionalità dell’azione penale che sottintende l’esplicitazione di un indirizzo governativo dei reati da perseguire con maggiore tenacia, magari reso oggetto di campagne elettorali politiche alle quali il magistrato sarà costretto ad appassionarsi con preoccupazione, pena l’emarginazione professionale. Ma obbligatorietà dell’azione penale e indipendenza della magistratura requirente sono due vecchi pallini del potere esecutivo.
A questo proposito, occorre ricordare un precedente, quello della Legge n. 150/2005. Il testo approvato in prima battuta dalla Camera e rinviato dal Presidente della Repubblica, palesava espliciti elementi di anticostituzionalità che anticipavano una sorta di non detto dell’attuale riforma Nordio. In primo luogo, si enunciava un potere di indirizzo in capo al Ministro della Giustizia con “l’indicazione di obiettivi primari” che andavano a configurare le “linee di politica giudiziaria”. In secondo luogo, si concepiva l’istituzione di un ufficio di monitoraggio sull’esito dei procedimenti per evidenziare eventuali riscontri di carenze professionali.
Se si vuole però approfondire la questione occorrerebbe discutere dei soggetti che troverebbero giovamento da una riforma di tale fattura. L’obiettivo primario di una razionalizzazione del sistema giudiziario ne nasconderebbe uno recondito, da interpretare sottotraccia. Tutte le riforme neoliberali si sono potute affrancare dal giudizio politico perché hanno operato su due piani di lettura. Il primo esplicito, annunciato a gran voce dall’opinione pubblica, tendenzialmente di natura tecnica, il secondo ideologico ma volutamente nascosto dal proponimento neutrale del primo. Il pareggio di bilancio in Costituzione, per esempio, rispondeva apparentemente a esigenze procedurali dettate dai vincoli di spesa indicati dai Trattati europei e dalle indicazioni della Bce, ma in realtà sottoponeva la spesa pubblica a rigidità ideologiche per impedire la protezione dello stato sociale attraverso il deficit e costringeva lo Stato a privatizzare i beni pubblici.
Allo stesso modo questa riforma si dichiara utile a una modernizzazione della Giustizia, a una sua rapidità efficientista, a un equilibrio neutrale tra le parti processuali. Ma in concreto, rendendo il reato oggetto di contrattazione tra accusa e difesa, vuole proteggere chi può esercitare pressione sul magistrato attraverso campagne di stampa, l’arruolamento dei migliori avvocati o la protezione del potere politico. E in futuro, se si arrivasse, come è altamente probabile, alla discrezionalità dell’azione penale, la scelta politica dei reati da perseguire non si concentrerebbe su cataloghi affini al mondo patinato della finanza, del “bel mondo”, dell’imprenditoria multinazionale e della politica istituzionale.
Si configura un’altra controriforma della lotta di classe che i capitalisti e i loro rappresentanti politici hanno continuato a combattere negli ultimi quarant’anni senza più alcun avversario. Sono stati proprio gli sfruttati, e i precari di ogni generazione, a credere in quella melodia sinfonica, propagata dalla cosiddetta società civile, che annunciò la fine della Storia e che continua a ipnotizzare la popolazione in una disperata e allucinata inazione politica.

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