Il tema del regionalismo differenziato sarebbe rimasto un tema centrale nel dibattito pubblico se non fosse intervenuta la pandemia a cambiare le carte in tavola. Tuttavia l’autonomia differenziata resta un nodo centrale ed attuale proprio in virtù dell’esperienza pandemica. Materie come la tutela della salute e dell’istruzione oppure i criteri e i metodi di finanziamento del sistema sono punti nevralgici di un processo che è ancora in atto.
Come confermato dagli stessi interventi dei Ministri nelle audizioni parlamentari, la stipula dei Preaccordi Bressa con il Governo Gentiloni (febbraio 2018), nonché la redazione delle bozze d’intesa con il Governo Conte I (febbraio-maggio 2019) rappresentano i riferimenti del percorso in itinere di attivazione del regionalismo differenziato. Proviamo ad andare un po’ nel dettaglio.
Dal punto di vista della loro struttura, le bozze si dividono in Parte generale e Parte speciale: la prima contiene i principi e i metodi della devoluzione differenziata; la seconda, invece, che è complementare alla prima, individua nello specifico le funzioni legislative e amministrative oggetto di devoluzione.
La Parte generale (sostanzialmente identica per tutte le Regioni) consta di nove articoli, classificabili per gruppi di argomento: il primo gruppo (artt. 1-2) indica le materie dell’art. 117 Cost. entro le quali si sviluppano le richieste di cui alla Parte speciale, definendone pertanto l’oggetto; il secondo gruppo (artt. 3-7), grossomodo, sancisce le norme sul finanziamento della differenziazione e quindi si stabiliscono i termini dell’entrata in vigore dei trasferimenti8 ; in ultimo, il terzo gruppo (artt. 8-9) regola le relazioni giuridiche che sorgono tra Stato e Regione in seguito all’approvazione della legge di differenziazione.
Più nello specifico, l’art. 8 norma la questione della successione delle leggi nel tempo, affidando (discutibilmente) alla legge regionale il compito di individuare le leggi statali delle quali «cessa l’efficacia»9 ; l’art. 9, invece, contiene un riferimento generico a sistemi di verifica e monitoraggio sullo stato di attuazione dell’intesa. In quest’ultima sezione, rispetto ai c.d. Preaccordi del 2018, è scomparso qualsiasi riferimento alla durata dell’intesa10, che quindi si assume come definitiva, salvo ulteriori sviluppi.